Osservazioni variante PRGC Cava del Fin




OGGETTO: Osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 17 bis L.R. n. 56/77 alla variante
                semplificata al P.R.G.I.
                Comune: RORA' - Località Uvert - Cava Fin


In riferimento alla variante urbanistica indicata nell'oggetto il Circolo Val Pellice della LEGAMBIENTE espone le seguenti considerazioni che riprendono ed ampliano le valutazioni già espresse in occasione del precedente procedimento valutativo ai sensi della LR. n. 40/98 (20/2/2015).


Le carenze delle analisi sugli effetti e sulla sostenibilità della variante urbanistica
Nella osservazione al progetto estrattivo ai sensi della LR. n. 40/98 art. 12 – Fase di valutazione impatto ambientale del 20/2/2015, erano state espresse numerose perplessità in ordine alle analisi ambientali di corredo agli elaborati attinenti alle valutazioni ambientali (SIA).
Anche nell’ambito di questo nuovo procedimento, riteniamo che siano ancora carenti le indagini per consentire le valutazioni sugli effetti economici, sociali e paesaggistici incidenti sul contesto locale in cui si colloca l'iniziativa estrattiva (vedi capitoli successivi) . Per quanto possa apparire dietrologico, è ragionevole supporre che le indagini svolte dal proponente siano piuttosto reticenti laddove le problematiche toccate incidano sulla sostenibilità dell’intervento.
I limiti dell’apparato conoscitivo territoriale vanno peraltro esaminati in relazione agli adempimenti procedurali che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 della LR. n. 23/2016, prevedono la contestuale procedura di v.a.s.


L'impatto paesaggistico del progetto estrattivo
Criticità locali
Per quanto le osservazioni debbano riguardare gli aspetti e le implicazioni urbanistiche della nuova destinazione d'uso insediata nel territorio, è evidente che, in questo caso, occorra porre una particolare attenzione anche alla qualità delle trasformazioni a causa del pesante impatto percettivo delle stesse all'interno del perimetro dell'area.
Per esempio le condizioni climatiche e la scarsa “fertilità” del suolo rendono più difficili le sistemazioni vegetali finalizzate alla naturalizzazione del sito; anche la morfologia, e in particolare l'acclività, riduce i margini delle movimentazioni dei terreni per eseguire i ripristini e i rimodellamenti superficiali anch'essi finalizzati alla riqualificazione visiva dell'area. In sostanza, se è ben noto quanto l'esito finale (ripristino ambientale) di una attività di cavazione pluridecennale si discosti dalle intenzioni e dalle ipotesi progettuali iniziali, in questo caso tale discrepanza potrebbe risultare particolarmente accentuata. Questa sensazione di inaffidabilità delle attività di ripristino in funzione di un ragionevole recupero ambientale, si coglie in alcuni interventi riportati nei verbali delle conferenze valutative.
E' infine noto quanto siano modeste le capacità del Comune di pretendere un costante rispetto delle prescrizioni degli atti autorizzativi con particolare riguardo al risultato conclusivo maturano nei decenni successivi all’autorizzazione.
Criticità territoriali
Il problema immediatamente percepibile creato dalla variante urbanistica è dato dalla estesa visibilità delle trasformazioni previste che, sul versante di Uvert, risultano piuttosto impattanti e soprattutto incoerenti con la natura pastorale del paesaggio. La nuova previsione estrattiva non può essere considerata alla stregua di una mera estensione di attività di cavazione preesistenti dal momento che siamo in presenza di ampliamenti di sette volte rispetto alla superficie di scavo originario. La nuova area è situata in un ambiente montano che, da Rorà salendo verso il M. Frioland, si caratterizza per il bosco a metà del versante e per i pascoli e baite presso il crinale. E’, soprattutto un territorio che racchiude in uno spazio ridotto forme e modalità di sviluppo di biocenosi vegetali montane che generalmente si manifestano in spazi più ampi.
Esiste quindi una evidente questione di tutela dell'identità paesaggistica. Infatti il segno perentorio prodotto dall'attività estrattiva, che è diventato elemento inconfondibile e identificativo dei crinali verso Rucas e nel fondovalle di Mugniva, risulterebbe estraneo ad un microcosmo sostanzialmente agropastorale in cui sono ancora presenti equilibri eco paesaggistici che richiedono spazi estesi per avere riconoscibilità e funzionalità ecologica.


L’impatto sull’attività agricola
Oltre alla più generale incoerenza col paesaggio che ha preso forma nei secoli, riteniamo che debba essere sottolineata l'incompatibilità della cava con le attività pastorali della zona che, per quanto apparentemente marginali, rappresentano un risorsa e una prospettiva per i giovani che ancora nutrono aspettative occupazionali dal territorio montano. Gli attuali alpeggi di Pian Frollero, Uvert, in particolare, potrebbero risultare i più danneggiati dalla nuova cava.


L’impatto sul contesto socio-economico
Come già evidenziato nelle precedenti osservazioni del 2015, riteniamo che nella richiesta dell'intervento in questione siano stati gravemente rimossi o sottovalutati gli impatti prodotti dalla nuova attività estrattiva su particolari segmenti della realtà socio-economica locale. Pensiamo al comparto ricettivo, alla ristorazione e più in generale al settore turistico che è localizzato lungo la fascia interessata dall’estrazione e dalla movimentazione delle pietre. Gli stessi spazi, luoghi e percorsi della più qualificata offerta turistica locale (ecomusei, spazi espositivi etnografici, percorsi turistici, spazi ludici,…) sono tutti compresi in questa fascia segnata dall’indotto della attività estrattiva.
Particolarmente pesante appare l’impatto sul sistema sentieristico del crinale che nella zona della cava ha lo snodo verso più direzioni (il parco montano, il collegamento con la valle Po e con la valle della Liussa). L’attività estrattiva produrrà la sovrapposizione di fattori deterrenti per l’escursionista riguardanti, oltre al degrado estetico anche la percorribilità e la sicurezza (esplosioni comprese).





L’incompatibilità con la proposta di attivazione vincolo ex art. 136 del Dlgs n. 42/2004
Dal punto di vista dell'associazione Legambiente, la presente variante viene contestata anche alla luce della Richiesta di attivazioni delle procedure di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio inoltrata alla Regione Piemonte il 31/1/2017 dai circoli di Pinerolo, Barge e Val Pellice e riguardante il versante montano che dal capoluogo si estende fino all'ex Rifugio Valanza e ai nuclei agropastorali collocati sotto il crinale.
Tale richiesta riguarda l'ampliamento di un originario vincolo paesaggistico previsto dalla L. n. 788/1922 che non divenne mai operativo per la mancata notificazione alla proprietà. La proposta intende tutelare dal punto di vista ecologico, ma anche etnografico, un insieme di nuclei pastorali (compreso Uvert, vicino al progetto della cava Fin). La proposta ipotizza, inoltre, un approccio percettivo che consenta la interpretazione delle dinamiche evolutive del territorio montano in presenza di trasformazioni problematiche e controverse come quelle prodotte dal paesaggio delle cave. La proposta, in particolare, individua nei percorsi turistici (escursionistici, ciclistici, scialpinistici,...) del versante di Uvert, dell'ex Rifugio Valanza, dei nuclei di Rumer e Peyret, i luoghi privilegiati per questo processo semantico di interpretazione paesaggistica; ne consegue che la sua realizzazione della cava è chiaramente in contrasto con la proposta di tutela.


L’incompatibilità con gli strumenti di pianificazione settoriale
La localizzazione appare inopportuna anche da un punto di vista strettamente settoriale poiché l’ambito estrattivo consolidato si è nel tempo collocato più a sud-est nelle località di Mugniva, Rucas e Montoso rispetto alle quali l’area in questione è alquanto isolata. In questo comprensorio estrattivo specificatamente destinato, per esempio, sì è consolidato un sistema viario di accesso e di servizio che risulta adeguatamente dimensionato per l’attività di cavazione. La tesi che il sito possa contenere materiale estrattivo di particolare pregio e maggiormente ricercato dal mercato, richiederebbe comunque una valutazione realistica che tenga conto delle effettive possibilità odierne di sviluppo del settore. Il sostanziale ridimensionamento della richiesta di prodotto per scogliera, dovuto anche alla offerta già stoccata in depositi nei fondovalle, potrebbe limitare la economicità estrattiva anche della pietra ornamentale sulla quale incidono significativamente i costi di trasporto.
La localizzazione è contestabile, inoltre, per le incongruenze con i livelli di pianificazione settoriale costituiti, in particolare, dal Documento di Programmazione Attività Estrattive (DPAE) regionale, che non prevede bacini estrattivi nella zona in questione, e dal Piano Provinciale delle Attività Estrattive che pone delle condizioni alle ipotetiche localizzazioni. L’approvazione dell’intervento potrebbe turbare le certezze del quadro programmatico vigente e prospettare in futuro lo sforamento delle perimetrazioni di coltivazione regionali attuali per indurre e favorire successive variazioni dei piani estrattivi. Potrebbe, quindi, prendere forma un nuovo scenario (cavazione sul crinale del Bric Volatiìa, come dal cap. 1.1.1 della Relazione Illustrativa e dallo Studio di Impatto Ambientale,  pag. 87 alleg. al progetto) con effetti devastanti sul paesaggio e sull'ambiente agricolo.


L’impatto sul traffico locale
Le carenze di analisi sulle implicazioni territoriali della variante risultano evidenti in merito alla viabilità che richiederebbe una attenta verifica, in termini cumulativi e riferita alle varie fonti di mobilità (es. legate a tutte le cavi attive), che tenga conto delle interferenze con la viabilità locale in particolare nel periodo estivo quando si intensifica, in modo esponenziale, sia la cavazione che la presenza turistica. In particolare abbiamo motivo di ritenere che l'intensità “apicale” del traffico (giugno – agosto) sia stata sottostimata in quanto i dati riportati (es. Relazione non tecnica: 3 -4 camion/giorno nella fase II – 5-10 anni) fanno riferimento alla media annua che “normalizza” la grande differenza di attività estrattiva nelle varie stagioni.
Occorre inoltre segnalare le gravi criticità legati alla inadeguatezza della dimensione dei sedimi stradali (es. capoluogo).
Gli elaborati progettuali e quelli urbanistici non offrono garanzie sulle soluzioni viarie prospettate; in particolare:
- l'ipotesi di utilizzo di un percorso alternativo (tav. n. 18 .del progetto) non appare proponibile per la evidente pericolosità nel tratto iniziale di fondovalle (località Fucine – Ciò la Vaccia) “…che oggi versa in precarie condizioni”, (S.I.A. pag. 79); ciò è dovuto alla elevata acclività  del versante (>27%), alla presenza di una estesa frana quiescente (FQ10) e all’attraversamento di settori lineari di erosione e trasporto solido a intensità elevata (EbL) (fonte: studi geologici del prgc). Nel tratto iniziale, immediatamente successivo alla diramazione dalla strada SP. 162, la strada presenta acclività eccessive per i mezzi pesanti;
- le indicazioni del percorso alternativo con gli eventuali adeguamenti non sono incluse negli elaborati tecnici di variante urbanistica e anche quali elaborati progettali connessi all'attività estrattiva non sembrano avere effetti prescrittivi certi;
- negli elaborati sono assenti disposizioni vincolanti (convenzioni, regole, divieti,...) che offrano garanzie circa l'effettivo utilizzo di percorsi predefiniti. Allo stato attuale siamo in presenza di una semplice dichiarazione di intenti.


Considerazioni sulle compensazioni
La particolarità della variante, legata ad uno specifico intervento trasformativo, ci induce ad un esame più organico sugli aspetti progettuali così come risultano dagli elaborati e successive integrazioni. La questione delle compensazione è posta in modo molto vago (come già evidenziato in tutte le CdS) e con margini di negoziazione per nulla trasparenti. Il Comune avrebbe dovuto, quantomeno, predisporre una tavola delle criticità ed emergenze paesistiche e ambientali su cui confrontarsi col proponente per orientare le compensazioni su interventi strutturali di valorizzazione ambientale e paesaggistica. Anche nella stessa CdS del 20/12/2016 è stata segnalata come approssimativa la generica ipotesi di compensazioni legata a interventi contingenti post eventi alluvionali. Qualche dubbio permane sulle ipotesi compensative prospettate (trattasi di rimozione delle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque” (Elab. A_Int.02).)
Inoltre, in materia di compensazioni, riteniamo grave la disinvolta esclusione delle compensazioni e mitigazioni locali e del rispetto di numerose prescrizioni decisa dal proponente “in quanto alla scadenza dell’autorizzazione si voleva procedere con il rinnovo ed ampliamento della coltivazione.”  (Elab. A_rev.01).


Considerazioni sul dissenso locale
La questione della percezione sociale della previsione della nuova cava è piuttosto inusuale perché, generalmente, questo aspetto non ha riscontro nei procedimenti autorizzativi riguardanti interventi finalizzati a ricavare usi e risorse dall'ambiente (es. captazioni idroelettriche, infrastrutturazioni a rete,...). Tuttavia è doveroso tenerne conto in quanto siamo in presenza di un progetto che, benché poco discusso localmente, ha generato perplessità e dissenso già emersi in occasione della prima pubblicazione del progetto nel febbraio del 2015. Anche con l’attuale pubblicazione della variante urbanistica sta prendendo piede una opposizione “formalizzata” che si manifesta attraverso le osservazioni previste per legge; è un’iniziativa particolarmente significativa in quanto rappresenta, probabilmente, la parte visibile di un dissenso ben più diffuso anche se latente (come in genere capita nelle piccole comunità).
Riteniamo ancora importante evidenziare la “qualità” dell’opposizione che non può certo essere ricondotta ad una forma di “sindrome di nimby” in quanto non tocca, direttamente e tangibilmente, degli interessi privati ma riguarda un più generale interesse della collettività a mantenere inalterato un ambiente le cui caratteristiche attuali permettono la conservazione e lo sviluppo di opportunità per la comunità locale. Sorprende che l’A.C. non abbia colto questo aspetto.


Il contrasto col Piano Paesaggistico Regionale

A poche settimane dall'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale appare più che mai necessario verificare lo scenario programmatico in cui si colloca la nuova cava. Nel merito sono ravvisabili delle sostanziali incoerenze in quanto l'ambito viene riconosciuto dal P.P.R. per la sua caratterizzazione montana (in particolare opera l’art. 32 – Relazioni visive tra insediamenti e conteso e l’art. 33 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico,) ed in esso assume particolare rilevanza il riconoscimento della Punta Fin come emergenza panoramica di rilevanza turistica. E' del tutto evidente che la cava rappresenta un impedimento al raggiungimento di questi obiettivi di valorizzazione. E' invece significativo che il P.P.R. individui fra i fattori “caratterizzanti” del luogo “...le cave di estrazione della pietra di Luserna, sul versante opposto di  Rorà, nella zona di punta Cournur,  (Elaborato: Schede degli ambiti di paesaggio).


Il contrasto con le politiche di valorizzazione territoriale di enti e associazioni.
Come già evidenziato in più documenti inoltrati nell'ambito dei procedimenti v.i.a. della Cava Fin, il Circolo ritiene che la nuova cava risulti in palese contrasto con le politiche di valorizzazione turistica
della ex Provincia di Torino e della Città Metropolitana (es. Sistema cicloturistico e di mountainbike, Itinerari a ruota libera,...) e di altri organismi e associazioni che operano per la valorizzazione del territorio (es. CAI con la realizzazione del percorso G.T.A). Riteniamo che non si debba compromettere, con l'approvazione della nuova cava, questo quadro programmatico, sostanzialmente omogeneo, espresso da più attori che, in forme diverse, operano per la valorizzazione del territorio.


La presenza di uso civico quale fattore ostativo per motivi  di merito e di legittimità
Procedendo nell'analisi del progetto della cava è emersa la presenza di almeno un lotto gravato di uso civico (categoria A – bosco e pascolo permanente, art. 11 L. 1766/1929 - particella 1 figlio XII catasto comune di Rorà) di cui si è stata data immediata informazione al responsabile del presente procedimento amministrativo.
Riteniamo che su questo istituto, inerente le modalità di esercizio della “proprietà collettiva”, siano necessarie alcune considerazioni  riguardanti da una parte gli aspetti di principio e culturale e dall'altra i risvolti giuridici propri della procedura.
La salvaguardia del valore degli usi e dei diritti collettivi
Siamo ben consapevole che l'istituto dell'”uso civico” sia espressione di antiche concezioni giuridiche e modalità di utilizzo dei suoli che, maturate soprattutto nel periodo medioevale, nel tempo sono state molto affievolite dal diritto liberale e napoleonico e dalla evoluzione economica; si potrebbe lecitamente dubitare se tale istituto rientri ancora nel nucleo del diritto vivente e non piuttosto in quello della storia del diritto. Non è da escludere che oggi venga rivalutato anche al fine di procurare introiti alle casse degli Enti affrancanti o di enfatizzare l’effetto formale della tutela del paesaggio. Tuttavia, anche abbandonando il rigore e il dogmatismo giuridico che ha caratterizzato l’approccio giurisprudenziale, riteniamo che nell'esteso patrimonio collettivo degli usi agropastorali di Rorà  sia ancora rintracciabile la "dimensione solidaristica” che va assolutamente difesa come valore per la comunità locale e come riferimento per le generazioni future. Lo stesso forte legame che, in questo caso, unisce la terra, gli uomini, il lavoro esprime efficacemente quella dimensione paesaggistica che, non a caso ha acquisito il valore etico/culturale/identitario dell’uso civico tramite la sua formale statuizione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (  D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 art. 142 lett. h).
I profili di illegittimità procedurali
A seguito di verifiche svolte presso gli uffici competenti è stato possibile constatare la mancanza di procedimenti amministrativi che abbiano modificato le condizioni giuridiche sui lotti gravati da uso civico posti nel territorio di Rorà; da ciò deriva la sostanziale conferma del regime di diritto collettivo. La variazione urbanistica doveva essere preceduta dalla autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d’uso del lotto gravato di uso civico da agricolo ad estrattivo (art. 12, comma 2, L. n. 1766/27). Più precisamente “La destinazione d'uso non può operare finché il bene sia stato sdemanializzzato, ovvero ne sia stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso” Circ. Reg. 20/PRE 30/12/91.
Peraltro tale autorizzazione è soggetta alle rigide disposizione dell’art. 41 del RD 26/02/1928 n. 332 laddove si precisa che “”Potranno i comuni e le associazioni agrarie richiedere… che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti”.
La persistenza del diritto collettivo dato dal gravame di uso civico fa emergere evidenti profili di illegittimità dovuti al mancato adempimento delle citate ricognizioni preliminari e dei successivi procedimenti.
Riteniamo inoltre e subordinatamente, che siano ravvisabili ulteriori elementi di illegittimità procedurale inerenti la trasparenza; infatti:
- la natura pubblica dei diritti di uso civico implica che le decisioni in merito alle sue modalità di conservazione e fruizione (in questo caso il mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla assegnazione/concessione di diritti su beni pubblici) siano soggette alle procedure di evidenza pubblica (art. 12 L. 241/90, espressione dell'art. 97 della Costituzione) per garantire i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza ,...(art. 1 della L. 241/90);
- tale natura richiede quindi il rispetto del “contraddittorio”, della informazione e partecipazione che deve necessariamente precedere le iniziative di deroga ex art. 12 L. 1766/1927.
A queste incombenze amministrative, essenziali anche per il diritto comunitario, non è stato dato seguito.
Più in generale è bene ricordare gli effetti giuridici di imprescrittibilità, inalienabilità, indisponibilità e inusucapibilità, insistenti sui terreni costituenti demanio civico sui quali si esercitano gli usi civici e la conseguente sanzione di nullità dei relativi atti di esercizio e in particolare di trasferimento (C.C. art.1418).
Alla luce delle ipotesi di illegittimità che siamo costretti a segnalare, riteniamo che sia conveniente che le autorità procedenti ricorrano, eventualmente, ad adeguate misure di autotutela amministrativa “preventiva”, in particolare tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 art. 107, comma 6, inerente alle responsabilità della dirigenza con particolare riguardo al procurato danno erariale.


Le perplessità procedurali e sulle omissioni formali
Segnaliamo ancora alcuni aspetti amministrativi.
1) Proprio nella consapevolezza che in questa fase di gestione delle nuove disposizioni di legge (Art. 8, LR. 17/11/2016, n. 23. Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.) risulti   difficile l'interpretazione delle regole procedurali, riteniamo che debbano ancora essere attentamente valutati gli adempimenti in merito all'applicazione del procedimento ambientale connessi alla variante urbanistica. Comunque, come appare evidente dai rilievi sopra esposti, riteniamo che, di fatto, tutto l'impianto progettuale difetti di valutazioni realmente adeguate alle problematiche indotte dalla variante.
2) La DC di adozione non contiene l'elenco degli elaborati, contrariamente a quanto richiesto dalla circ. reg. 16/URE e dal Comunicato Regionale del 10/3/2011 creando ombre sulla trasparenza dei contenuti urbanistici e impedendo pertanto un controllo successivo di conformità che è nel diritto di ogni cittadino. Alcuni elaborati del progetto trasformativo (es. tav. 18 sul sistema viario) che sembrano utili anche alla valutazione delle previsioni della variante, in realtà non sono nemmeno adottati dal Consiglio Comunale e quindi non fanno parte delle variante.


Conclusioni

Viste le varie problematiche sovraesposte nelle quali, oltre alle argomentazioni di natura giuridica, ambientale e paesaggistica e di coerenza con il quadro programmatico degli enti pubblici operanti nel territorio, assume un ruolo determinate il dissenso della comunità locale,


il Circolo VALPELLICE della LEGAMBIENTE

richiede, risolutamente, che la variante urbanistica venga revocata e che si chiuda il presente procedimento LR. n. 40/98 art. 12 – Fase di valutazione impatto ambientale con il diniego dell'autorizzazione alla nuova cava.

Il presidente di circolo: Davide Claudio Gay

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